Art. 165

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031e relative disposizioni transitorie

In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031e relative disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato: 1) all’, il punto 6) è sostituito dal seguente: «6) “autorità competenti”: autorità competenti come definite all’, punto 3), del regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio (*13); (*13)  Regolamento (UE) 2017/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive del Consiglio 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive del Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE e decisione del Consiglio 92/438/CEE (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L …, pag. …).»;" 2) l’ è sostituito dal seguente: « Conferma ufficiale da parte delle autorità competenti della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Qualora un’autorità competente sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell’, paragrafo 1, in una parte del territorio del rispettivo Stato membro in cui non era precedentemente nota la presenza dell’organismo nocivo in questione, o in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all’introduzione o allo spostamento nel territorio dell’Unione, essa adotta immediatamente tutte le misure necessarie per confermare, sulla base di una diagnosi di un laboratorio ufficiale ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2017/… (“confermare in via ufficiale”), se tale organismo nocivo sia o non sia presente. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell’organismo nocivo in questione, lo Stato membro interessato, se del caso, adotta misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione di tale organismo nocivo. Il sospetto o gli elementi di prova di cui al primo comma del presente articolo possono basarsi su informazioni ricevute ai sensi degli , o su qualsiasi altra fonte.»; 3) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le notifiche di cui al primo paragrafo sono effettuate dall’autorità unica di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/… dello Stato membro interessato e attraverso il sistema di notificazione elettronica di cui all’.»; 4) all’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) I ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza confermata o sospetta dell’organismo prioritario in questione, la catena di comando nonché le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/…, degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;»; 5) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell’Unione in violazione del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/… e ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’. Se del caso, tale notifica deve essere effettuata altresì al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell’Unione.»; 6) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione svolge, se del caso, indagini nel paese terzo in questione e conformemente all’ del regolamento (UE) 2017/… per verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), del presente articolo.»; 7) all’, paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In qualsiasi caso in cui l’introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto nel territorio dell’Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell’Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto violato il divieto di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo comma, lettera c), gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’ del presente regolamento. Se del caso, tale notifica include le misure adottate dagli Stati membri nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/....»; 8) all’, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Qualora il paese terzo non sia parte contraente dell’IPPC, l’autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità che sono competenti in conformità delle norme nazionali di tale paese terzo e sono state notificate alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri e gli operatori, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all’, in conformità dell’, lettera a), del regolamento (UE) 2017/…, delle notifiche ricevute. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle condizioni di accettazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al fine di garantire l’affidabilità dei suddetti certificati. 5.   I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso l’IMSOC di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/… o nel quadro di uno scambio elettronico con detto sistema.»; 9) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Se un certificato fitosanitario è stato rilasciato in conformità dell’, paragrafi 1, 2 e 3, e l’autorità competente interessata conclude che le condizioni di cui all’ non sono soddisfatte, essa annulla il certificato fitosanitario e assicura che non accompagni più le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l’autorità competente adotta una delle misure di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/....»; 10) all’, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/....»; 11) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   In deroga all’ del presente regolamento, se una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto introdotti nel territorio dell’Unione da un paese terzo necessitano, per lo spostamento nel territorio dell’Unione, di un passaporto delle piante ai sensi dell’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, del presente regolamento, tale passaporto è rilasciato se i controlli ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/… riguardanti la sua introduzione sono stati ultimati in modo soddisfacente e hanno condotto alla conclusione che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante ai sensi dell’ del presente regolamento e, se del caso, dell’, del presente regolamento.»; 12) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I certificati fitosanitari in formato elettronico per l’esportazione sono presentati attraverso l’IMSOC o mediante uno scambio elettronico con esso.»; 13) l’, paragrafo 6, è sostituito dal seguente: «6.   I certificati fitosanitari in formato elettronico per la riesportazione sono presentati attraverso l’IMSOC o mediante uno scambio elettronico con esso.»; 14) l’, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4.   Il certificato di pre-esportazione accompagna le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione durante lo spostamento nel territorio dell’Unione, a meno che le informazioni ivi contenute siano scambiate tra gli Stati membri interessati attraverso l’IMSOC.»; 15) l’articolo103 è sostituito dal seguente: « Introduzione di un sistema elettronico di trasmissione delle notifiche La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri. Tale sistema è collegato e compatibile con l’IMSOC.»; 16) all’, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «La direttiva 2000/29/CE è abrogata, fatto salvo l’, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/....» 2.   Gli articoli pertinenti della direttiva 2000/29/CE continuano ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate dall’, paragrafo 2, dall’, dall’, lettere b), c) e d), dall’, paragrafo 1, lettera a), dall’, paragrafi 1 e 3, e dall’, lettera a), del presente regolamento invece di queste ultime disposizioni, fino al 14 dicembre 2022 o a una data anteriore, successiva alla data di applicazione del presente regolamento, stabilita nell’atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ del presente regolamento, al fine di emendare il presente regolamento riguardo alla data di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e la data di applicazione di cui all’, paragrafo 1, la Commissione adotta gli atti delegati di cui all’, paragrafo 1, lettere a) ed e), per quanto riguarda le merci di cui all’, paragrafo 1, lettera c), al più tardi 12 mesi prima della data della loro applicazione.
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