Art. 161

Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009

In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009 Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in riferimento all’anno precedente sulla portata e sugli esiti dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.»; b) il secondo e il terzo comma sono abrogati; 2) all’, paragrafo 1, la lettera n) è abrogata.
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Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009 (Art. 161 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo