Art. 161
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009
In vigore dal 15 mar 2017
Modifiche del regolamento (CE) n. 1107/2009
Il regolamento (CE) n. 1107/2009 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in riferimento all’anno precedente sulla portata e sugli esiti dei controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità al presente regolamento.»;
b)
il secondo e il terzo comma sono abrogati;
2)
all’, paragrafo 1, la lettera n) è abrogata.
Storico versioni
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