Art. 78

Norme generali

In vigore dal 15 mar 2017
Norme generali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. 2.   Il presente capo si applica anche in caso di delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali conformemente all’ e all’.
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Norme generali (Art. 78 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo