Art. 78 · Norme generali

Art. 78

Norme generali

In vigore dal 15 mar 2017
Norme generali 1.   Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali. 2.   Il presente capo si applica anche in caso di delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali e altre attività ufficiali conformemente all’ e all’.
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