Art. 100
Designazione dei laboratori nazionali di riferimento
In vigore dal 15 mar 2017
Designazione dei laboratori nazionali di riferimento
1. Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell’Unione europea designato a norma dell’, paragrafo 1.
Gli Stati membri possono designare un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell’Unione europea.
Uno Stato membro può designare un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che sia parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.
Un singolo laboratorio può essere designato come laboratorio nazionale di riferimento di più di uno Stato membro.
2. Le prescrizioni di cui all’, paragrafo 4, lettera e), all’, paragrafo 5, all’, all’, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere a) e b), e all’, paragrafo 3, si applicano ai laboratori nazionali di riferimento.
In deroga all’, paragrafo 4, lettera e), per il settore disciplinato dall’, paragrafo 2, lettera g), la Commissione può designare laboratori ufficiali, così designati dalle autorità competenti sulla base di una deroga adottata ai sensi dell’, come laboratori nazionali di riferimento indipendentemente dal fatto che rispettino o meno le condizioni di cui all’, paragrafo 4, lettera e).
3. I laboratori nazionali di riferimento:
a)
sono imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interesse e, in particolare, non si trovano in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento nazionali;
b)
dispongono o possono disporre per contratto di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenze, e di personale di sostegno ove necessario;
c)
possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati;
d)
garantiscono che il loro personale o qualsiasi personale assunto per contratto abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel settore della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale;
e)
dispongono degli strumenti necessari per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza, o vi hanno accesso; e
f)
se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza.
4. Gli Stati membri:
a)
comunicano la denominazione e l’indirizzo di ciascun laboratorio nazionale di riferimento alla Commissione, al pertinente laboratorio di riferimento dell’Unione europea e agli altri Stati membri;
b)
rendono le informazioni di cui alla lettera a) disponibili al pubblico; e
c)
aggiornano le informazioni di cui alla lettera a) ogniqualvolta ciò risulti necessario.
5. Gli Stati membri che hanno più di un laboratorio nazionale di riferimento per laboratorio di riferimento dell’Unione europea provvedono affinché tali laboratori operino in stretta collaborazione in modo da assicurare un efficiente coordinamento tra di loro, con gli altri laboratori nazionali e con il laboratorio di riferimento dell’Unione europea.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo l’introduzione di prescrizioni per i laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti delegati si limitano a garantire la coerenza con eventuali requisiti aggiuntivi adottati a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:625:oj#art-100