Art. 87

Esami per i passaporti delle piante

In vigore dal 26 ott 2016
Esami per i passaporti delle piante 1.   I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti a un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, dal quale sia risultato che soddisfano le condizioni di cui all' e, se del caso, all'. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L'esame riguarda anche il materiale d'imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti. 2.   L'esame è effettuato dall'operatore autorizzato. Tuttavia, l'esame è effettuato dall'autorità competente nei seguenti casi: a) quando si applica il paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo per quanto concerne ispezioni, campionamenti e prove; b) quando si applica l', paragrafo 2; o c) quando un esame è effettuato nelle immediate vicinanze ai sensi del paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo e l'operatore autorizzato non ha accesso a tali immediate vicinanze. 3.   L'esame soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) è effettuato nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti; b) è effettuato nei siti di cui all', paragrafo 2, lettera d). Se richiesto dagli atti di esecuzione adottati ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, un esame è effettuato anche nelle immediate vicinanze del luogo di produzione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati; c) consiste almeno in un esame visivo, integrato da: i) ispezioni, campionamenti e prove da parte dell'autorità competente in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, o in caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nella rispettiva zona protetta; o ii) ispezioni e prove in caso di sospetta presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, se applicabile al di sopra delle rispettive soglie; d) i risultati sono registrati e conservati per almeno tre anni. L'esame è effettuato fatte salve eventuali specifiche prescrizioni in materia di esami o misure adottate a norma dell', paragrafi 1, 2 o 3, dell', paragrafi 1, 3 o 4, dell', paragrafo 4, dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafi 2 o 3. Se tali prescrizioni in materia di esami o misure richiedono che l'esame sia effettuato dall'autorità competente, l'esame non è effettuato dall'operatore autorizzato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per quanto riguarda piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici, sulla base dei particolari rischi connessi a organismi nocivi che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto facenti parte dei materiali, delle sementi o dei tuberi-seme pre-base, di base o certificati, o dei materiali o delle sementi standard o CAC di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Se adotta tali atti delegati per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2008/90/CE, la Commissione stabilisce le prescrizioni relative agli esami volti ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento e di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché agli esami volti a rilevare altre caratteristiche delle piante da impianto ai sensi delle direttive summenzionate in un sistema di certificazione unico. Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali.
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Esami per i passaporti delle piante (Art. 87 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo