Art. 88

Apposizione dei passaporti delle piante

In vigore dal 26 ott 2016
Apposizione dei passaporti delle piante Gli operatori professionali interessati appongono i passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma dell' o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell'. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.
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