Art. 89

Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante

In vigore dal 26 ott 2016
Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante 1.   L'autorità competente concede all'operatore professionale un'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante («autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante») per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora tale operatore soddisfi entrambe le condizioni seguenti: a) possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all' riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi; b) dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli . 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo nonché procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.
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Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante (Art. 89 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo