Art. 86
Prescrizioni sostanziali relative al passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta
In vigore dal 26 ott 2016
Prescrizioni sostanziali relative al passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta
1. È rilasciato un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto che soddisfa tutte le condizioni di cui all', nonché le condizioni seguenti:
a)
è indenne dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta; e
b)
rispetta le prescrizioni di cui all', paragrafi 2 e 3.
2. Nei casi in cui si applica l', paragrafo 2, il passaporto delle piante di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è rilasciato per piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dall'area delimitata interessata che potrebbero ospitare l'organismo nocivo rilevante per la zona protetta interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:2031:oj#art-86