Art. 33

Obblighi generali riguardanti le zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Obblighi generali riguardanti le zone protette 1.   Per quanto riguarda una zona protetta, gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 19 si applicano mutatis mutandis al rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. 2.   Una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un'area delimitata creata in una zona protetta per l'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in questione, non devono essere spostati da tale area delimitata verso la parte restante di detta zona protetta, né verso qualsiasi altra zona protetta creata per tale organismo nocivo. In deroga al primo comma, tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto possono uscire da detta area delimitata ed essere spostati attraverso e al di fuori della zona protetta interessata, solo se sono imballati e spostati in modo da evitare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette in questione all'interno di tale zona protetta. 3.   Le aree delimitate create all'interno di una zona protetta e le misure di eradicazione adottate in tali aree a norma degli sono notificate immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
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Obblighi generali riguardanti le zone protette (Art. 33 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo