Art. 34

Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette 1.   L'autorità competente effettua indagini annuali su ogni zona protetta per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione. L', paragrafo 2, si applica mutatis mutandis a tali indagini. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate per la preparazione e il contenuto di dette indagini. 2.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette (Art. 34 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo