Art. 54

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette 1.   L'introduzione o lo spostamento in alcune zone protette di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti sono consentiti unicamente nel rispetto di prescrizioni particolari per tali zone protette. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le rispettive zone protette e le corrispondenti prescrizioni particolari per zone protette. Il primo di tali atti di esecuzione comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le rispettive zone protette e le prescrizioni particolari per zone protette elencati all'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici. 3.   Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto provenienti da una zona esterna alla zona protetta presenti un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per tale zona protetta a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette e tale rischio possa essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei loro confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 2 costituiscono «prescrizioni particolari per le zone protette». Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presenti un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per la zona protetta in questione, oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo a un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari per le zone protette, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione. Dette modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. L'accettabilità del livello di tale rischio connesso a organismi nocivi è valutata e le misure intese a ridurlo a un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui all'allegato II, sezione 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 4.   Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all', trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nella zona protetta in questione in violazione delle misure adottate a norma del presente articolo. Gli Stati membri o la Commissione trasmettono eventualmente la notifica al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.
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Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per le zone protette (Art. 54 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo