Art. 80

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette 1.   I passaporti delle piante sono richiesti per l'introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di introduzione e spostamento in determinate zone protette. Tale elenco include: a) nel primo di tali atti di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE; b) ulteriori piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 3, del presente regolamento. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti: a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b); o b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b). 3.   In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto. 4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli .
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Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento nelle zone protette (Art. 80 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo