Art. 56

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette L' si applica mutatis mutandis alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafi 2 e 3, che sono introdotti da una zona di frontiera di un paese terzo nelle rispettive zone protette che confinano con tale zona di frontiera.
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Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera per quanto riguarda le zone protette (Art. 56 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo