Art. 46

Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera

In vigore dal 26 ott 2016
Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera 1.   In deroga all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione qualora soddisfino tutte le condizioni seguenti: a) sono coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini terrestri con gli Stati membri («zone di frontiera dei paesi terzi»); b) sono introdotti in zone di Stati membri immediatamente oltre tali confini («zone di frontiera degli Stati membri»); c) sono destinati a subire, nelle rispettive zone di frontiera degli Stati membri, una trasformazione tale da eliminare qualsiasi rischio connesso a organismi nocivi; d) non determinano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unioneo di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, in seguito a spostamenti all'interno della zona di frontiera. Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono introdotti o spostati unicamente nelle zone di frontiera degli Stati membri e solo sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento specificando: a) l'ampiezza massima delle zone di frontiera dei paesi terzi e delle zone di frontiera degli Stati membri, a seconda delle singole piante e dei singoli prodotti vegetali e altri oggetti; b) la distanza massima di spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti interessati nelle zone di frontiera dei paesi terzi e degli Stati membri; nonché c) le procedure di autorizzazione dell'introduzione e dello spostamento nelle zone di frontiera degli Stati membri delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'ampiezza delle suddette zone è tale da garantire che l'introduzione e lo spostamento di detti piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione non comportino rischi connessi a organismi nocivi per il territorio dell'Unione o sue parti. 3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire condizioni o misure specifiche riguardanti l'introduzione nelle zone di frontiera degli Stati membri di particolari piante, prodotti vegetali e altri oggetti, e determinare specifici paesi terzi, soggetti al presente articolo. Tali atti sono adottati in conformità dell'allegato II, e, se del caso, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all', trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nelle zone di frontiera dello Stato membro o nelle zone di frontiera del paese terzo in violazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tale notifica deve altresì essere fatta al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nella zona di frontiera in questione.
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Eccezioni ai divieti e alle prescrizioni per le zone di frontiera (Art. 46 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo