Art. 57

Prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette L' si applica mutatis mutandis al transito fitosanitario delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafi 2 e 3, attraverso zone protette.
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Prescrizioni per il transito fitosanitario per quanto riguarda le zone protette (Art. 57 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo