Art. 59

Prescrizioni generali per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio

In vigore dal 26 ott 2016
Prescrizioni generali per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio 1.   I veicoli, i macchinari e il materiale da imballaggio utilizzati per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione, o per l'attraversamento del territorio dell'Unione ai sensi dell', di piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui agli atti di esecuzione adottati a norma dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafi 1 e 3, dell', paragrafo 2, dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 1, devono essere indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche alle zone protette per quanto riguarda i rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
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Prescrizioni generali per veicoli, macchinari e materiale da imballaggio (Art. 59 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo