Art. 49
Misure temporanee riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono comportare rischi connessi a organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari
In vigore dal 26 ott 2016
Misure temporanee riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono comportare rischi connessi a organismi nocivi recentemente identificati o altri presunti rischi fitosanitari
1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da paesi terzi, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti possono comportare rischi relativi a organismi nocivi recentemente identificati che non sono sufficientemente coperti dalle misure dell'Unione e che non sono connessi, o non possono ancora essere connessi, a organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o a organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1;
b)
l'esperienza fitosanitaria, ad esempio in relazione a nuove specie vegetali o vie di diffusione, per quanto riguarda gli scambi commerciali di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari o spediti dai paesi terzi interessati è insufficiente;
c)
non sono stati valutati i rischi connessi agli organismi nocivi recentemente identificati per il territorio dell'Unione legati a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti dai paesi terzi interessati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 sono adottate tenendo conto dell'allegato II, sezione 2, e dell'allegato IV.
Esse consistono in uno o più dei seguenti provvedimenti, a seconda del caso in questione:
a)
campionamento e ispezioni intensivi e sistematici, al punto d'introduzione, di ogni lotto di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotti nel territorio dell'Unione e prove su campioni;
b)
un periodo di quarantena, in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento di cui all', per verificare l'assenza dei rischi connessi agli organismi nocivi recentemente identificati nelle piante, nei prodotti vegetali o negli altri oggetti in questione;
c)
un divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 può altresì stabilire misure specifiche da adottare prima dell'introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
3. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo di tempo adeguato e ragionevole, in attesa della caratterizzazione degli organismi nocivi che possono essere associati a tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da paesi terzi e della completa valutazione dei rischi presentati da tali organismi nocivi ai sensi dell'allegato I, sezione 1.
4. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso agli organismi nocivi recentemente identificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. Tali atti sono adottati conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2.
5. In deroga alle misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l' si applica all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sull'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), durante l'anno civile precedente.
Se, in seguito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), è stata individuata la presenza di organismi nocivi che possono comportare nuovi rischi connessi agli organismi nocivi recentemente identificati, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.
Se l'introduzione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto nel territorio dell'Unione non è stata consentita oppure se il loro spostamento nel territorio dell'Unione è stato vietato in quanto lo Stato membro interessato ha ritenuto violato il divieto di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera c), gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'. Se del caso, tale notifica include le misure adottate da detto Stato membro nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti in questione di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.
La notifica è eventualmente trasmessa anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati spediti per essere introdotti nel territorio dell'Unione.
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