Art. 60

Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento

In vigore dal 26 ott 2016
Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento 1.   Ai fini di cui agli , gli Stati membri adottano una o più delle seguenti misure, tenendo conto del rilevante rischio connesso a organismi nocivi: a) designano nel loro territorio stazioni di quarantena o strutture di confinamento; b) autorizzano l'utilizzo di stazioni di quarantena o strutture di confinamento designate in un altro Stato membro, purché, se del caso, tale altro Stato membro abbia acconsentito a tale autorizzazione; c) designano temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti nonché i rilevanti usi di cui agli . 2.   Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento designate nel loro territorio.
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