Art. 62
Funzionamento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento
In vigore dal 26 ott 2016
Funzionamento delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento
1. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento effettua il monitoraggio della stazione o della struttura stessa e delle sue immediate vicinanze in relazione alla presenza involontaria di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1.
2. Qualora risulti o sia sospettata la presenza involontaria degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1, il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento interessata adotta i provvedimenti opportuni sulla base del piano di emergenza di cui all', paragrafo 1, lettera e). Gli obblighi per gli operatori professionali previsti all' si applicano mutatis mutandis al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento.
3. Il responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento conserva informazioni relative:
a)
al personale impiegato;
b)
ai visitatori che hanno avuto accesso alla stazione o alla struttura;
c)
a organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono entrati e usciti dalla stazione o dalla struttura;
d)
al luogo di origine di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti; e
e)
alle osservazioni riguardanti la presenza di organismi nocivi su tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno della stazione di quarantena o della struttura di confinamento e nelle immediate vicinanze.
Tali dati devono essere conservati per tre anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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