Art. 63
Supervisione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento e revoca della designazione
In vigore dal 26 ott 2016
Supervisione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento e revoca della designazione
1. L'autorità competente ispeziona periodicamente le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento per verificare se rispettino le prescrizioni di cui all' e le condizioni di funzionamento di cui all'.
Essa determina la frequenza di tali ispezioni in funzione del rischio connesso a organismi nocivi legato al funzionamento delle stazioni di quarantena o delle strutture di confinamento.
2. Sulla base dell'ispezione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può imporre al responsabile della stazione di quarantena o della struttura di confinamento di mettere in atto, immediatamente oppure entro un termine specificato, azioni correttive per garantire il rispetto degli .
Qualora concluda che la stazione di quarantena o la struttura di confinamento o la persona che ne è responsabile non rispettano gli , l'autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza. Tali misure possono includere la revoca o la sospensione della designazione di cui all', paragrafo 1.
3. Qualora abbia adottato misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo diverse dalla revoca della designazione di cui all', paragrafo 1, e l'inosservanza degli persista, l'autorità competente revoca senza indugio la suddetta designazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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