Art. 8

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

In vigore dal 26 ott 2016
Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi 1.   In deroga all', paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione, lo spostamento e la detenzione e moltiplicazione nel loro territorio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. Un'autorizzazione è concessa per l'attività prevista esclusivamente qualora siano imposte opportune restrizioni per garantire che l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o l'utilizzo dell'organismo nocivo in questione non comportino l'insediamento o la diffusione nel territorio dell'Unione, tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione dell'organismo nocivo, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a tale organismo nocivo. 2.   Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 includono tutte le condizioni seguenti: a) l'organismo nocivo deve essere tenuto in un luogo e in condizioni che: i) le autorità competenti ritengono adeguati; e ii) ai quali si fa riferimento nell'autorizzazione; b) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento designate dall'autorità competente a norma dell' e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione; c) l'attività riguardante l'organismo nocivo deve essere svolta da personale: i) la cui competenza scientifica e tecnica è ritenuta adeguata dall'autorità competente; e ii) alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione; d) per l'introduzione, lo spostamento, la detenzione o la moltiplicazione nel territorio dell'Unione l'organismo nocivo deve essere accompagnato dall'autorizzazione. 3.   Le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 sono limitate per quanto riguarda il quantitativo dell'organismo nocivo che può essere introdotto, spostato, detenuto, moltiplicato o utilizzato, nonché per il tempo necessario per l'attività interessata. Le autorizzazioni non eccedono la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata. Le autorizzazioni comprendono le restrizioni necessarie per eliminare adeguatamente il rischio di insediamento e di diffusione del rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o dell'organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1. 4.   L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 nonché della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 3 e adotta i provvedimenti necessari nel caso di mancato rispetto. Se opportuno, i provvedimenti possono comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti: a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione, sullo spostamento, e sulla detenzione, sulla moltiplicazione e sull'utilizzo nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione; b) la procedura e le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1; nonché c) il controllo della conformità e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità ai sensi del paragrafo 4.
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