Art. 7

Modifica della sezione 1 dell'allegato I

In vigore dal 26 ott 2016
Modifica della sezione 1 dell'allegato I Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare la sezione 1 dell'allegato I, al fine di adattarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali.
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Modifica della sezione 1 dell'allegato I (Art. 7 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo