Art. 6

Organismi nocivi prioritari

In vigore dal 26 ott 2016
Organismi nocivi prioritari 1.   Gli «organismi nocivi prioritari» sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) per quanto riguarda il territorio dell'Unione, una o più delle condizioni di cui all'allegato I, sezione 1, punto 2; b) il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'Unione, come indicato nell'allegato I, sezione 2; c) sono elencati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco degli organismi nocivi prioritari («elenco degli organismi nocivi prioritari»). Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, oppure che non soddisfi più almeno una di tali condizioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'elenco di cui al primo comma aggiungendo o rimuovendo di conseguenza dall'elenco l'organismo in questione. La Commissione mette senza indugio tale valutazione a disposizione degli Stati membri. In caso di gravi rischi connessi a organismi nocivi, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Organismi nocivi prioritari (Art. 6 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo