Art. 60
Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento
In vigore dal 26 ott 2016
Designazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento
1. Ai fini di cui agli , gli Stati membri adottano una o più delle seguenti misure, tenendo conto del rilevante rischio connesso a organismi nocivi:
a)
designano nel loro territorio stazioni di quarantena o strutture di confinamento;
b)
autorizzano l'utilizzo di stazioni di quarantena o strutture di confinamento designate in un altro Stato membro, purché, se del caso, tale altro Stato membro abbia acconsentito a tale autorizzazione;
c)
designano temporaneamente i siti di operatori professionali o di altre persone come strutture di confinamento per gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti nonché i rilevanti usi di cui agli .
2. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento designate nel loro territorio.
Storico versioni
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