Art. 42

Restrizioni sulla base di una valutazione preliminare per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

In vigore dal 26 ott 2016
Restrizioni sulla base di una valutazione preliminare per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio 1.   Una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo non elencati a norma dell', o non sufficientemente coperti dalle prescrizioni di cui all' o non soggetti alle misure temporanee di cui all' e che, sulla base di una valutazione preliminare, presentano un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile per il territorio dell'Unione, è una «pianta ad alto rischio», un «prodotto vegetale ad alto rischio» o un «altro oggetto ad alto rischio» («piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio»). Tale valutazione preliminare tiene conto, a seconda della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione, dei criteri di cui all'allegato III. 2.   Le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 non sono introdotti nel territorio dell'Unione dai paesi terzi, dei gruppi di paesi terzi o delle zone specifiche dei paesi terzi di origine compresi nell'elenco. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che elenca provvisoriamente al livello tassonomico appropriato, in attesa della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ad alto rischio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i paesi terzi, i gruppi di paesi terzi o le zone specifiche dei paesi terzi in questione. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 14 dicembre 2018. Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono altresì identificati, se del caso, dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici. 4.   Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che la pianta, il prodotto vegetale o un altro oggetto originari del paese terzo, del gruppo di paesi terzi o della zona specifica dei paesi terzi in questione di cui al paragrafo 2, al livello tassonomico indicato nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 o al di sotto di tale livello, non presentano un rischio di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospitino un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco di cui al detto paragrafo per i paesi terzi interessati. Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che la pianta, il prodotto vegetale o un altro oggetto originari del paese terzo, del gruppo di paesi terzi o della zona specifica dei paesi terzi in questione di cui al paragrafo 2 presentano un rischio inaccettabile a causa della probabilità che ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e che tale rischio connesso a organismi nocivi non può essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto e i paesi terzi interessati dall'elenco di cui al paragrafo 2 e li aggiunge all'elenco di cui all'. Se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari del paese terzo, del gruppo di paesi terzi o della zona specifica dei paesi terzi in questione di cui al paragrafo 2 presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione adotta un atto di esecuzione che rimuove tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto e i paesi terzi interessati dall'elenco di cui al paragrafo 2 e li aggiunge all'elenco di cui all'. 5.   La valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4 è effettuata entro un periodo di tempo adeguato e ragionevole, purché sia identificata la richiesta di importazione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti elencati nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3. Se del caso, tale valutazione può limitarsi a piante, prodotti vegetali o altri oggetti di un determinato paese terzo di origine o di spedizione, o di un gruppo di paesi terzi di origine o di spedizione. 6.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui al paragrafo 4. 7.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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Restrizioni sulla base di una valutazione preliminare per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio (Art. 42 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo