Art. 107

Procedura del comitato

In vigore dal 26 ott 2016
Procedura del comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo .
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Procedura del comitato (Art. 107 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo