Art. 109

Abrogazioni

In vigore dal 26 ott 2016
Abrogazioni 1.   La direttiva 2000/29/CE è abrogata, a eccezione delle seguenti disposizioni: a) , paragrafo 4; b) , paragrafo 1, parte introduttiva e lettere g), i), j), k), l), m) n), p), q) e r); c) , paragrafo 3; d) ; e) ; f) articolo 13 bis; g) articolo 13 ter; h) articolo 13 quater; i) articolo 13 quinquies; j) , paragrafi da 1 a 5; k) articolo 27 bis; l) allegato VIII bis. 2.   Sono inoltre abrogati i seguenti atti: a) la direttiva 69/464/CEE; b) la direttiva 74/647/CEE; c) la direttiva 93/85/CEE; d) la direttiva 98/57/CE; e) la direttiva 2006/91/CE; f) la direttiva 2007/33/CE. 3.   I riferimenti agli atti abrogati conformemente ai paragrafi 1 e 2 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-109

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Abrogazioni (Art. 109 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo