Art. 111

Modifica del regolamento (UE) n. 652/2014

In vigore dal 26 ott 2016
Modifica del regolamento (UE) n. 652/2014 Il regolamento (UE) n. 652/2014 è così modificato: 1) all', la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;»; 2) all', paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: «c) programmi di lotta contro gli organismi nocivi nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all';»; 3) all', paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) misure di eradicazione di un organismo nocivo da una zona infestata, adottate dalle autorità competenti a norma dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); b) misure di contenimento di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nei confronti del quale sono state adottate misure di contenimento a livello dell'Unione a norma dell', paragrafo 2, del medesimo regolamento, in una zona infestata dalla quale l'organismo prioritario in questione non può essere eradicato, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. Le suddette misure riguardano l'eradicazione dell'organismo nocivo dalla zona cuscinetto che circonda la zona infestata se ne è rilevata la presenza in tale zona cuscinetto; e c) misure di prevenzione adottate per contrastare la diffusione di un organismo nocivo prioritario, elencato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nei confronti del quale sono state adottate misure a livello dell'Unione a norma dell', paragrafo 3, del medesimo regolamento, qualora tali misure siano essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da un'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo prioritario. (*2)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).»;" 4) l' è sostituito dal seguente: « Condizioni Le misure di cui all' sono ammissibili a una sovvenzione, a condizione che tali misure siano state applicate con effetto immediato, che siano rispettate le disposizioni applicabili stabilite dal diritto dell'Unione e che siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, elencati a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione; b) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; c) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; d) riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera b), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo più di due anni dall'entrata in vigore della misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai sensi dell' del regolamento (UE) 2016/2031, o sostenuti dopo la scadenza di tale misura. Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031»; 5) all', paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) indennizzi ai proprietari interessati per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti distrutti ai quali si applicano le misure di cui all', limitati al valore di mercato di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti qualora non fossero stati interessati da tali misure; l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento; e»; 6) l' è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Possono essere concesse sovvenzioni agli Stati membri per i programmi di indagine annuali o pluriennali finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi (“programmi di indagine”), purché tali programmi rispettino almeno una delle seguenti tre condizioni: a) riguardano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 dei quali non è nota la presenza nel territorio dell'Unione; b) riguardano organismi nocivi prioritari elencati a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e c) riguardano organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oggetto di misure adottate dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per le misure che soddisfano la condizione di cui al primo comma, lettera c), la sovvenzione non copre i costi sostenuti dopo la scadenza della misura adottata dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031»; 7) all', prima della lettera a) è inserita una nuova lettera: «-a) costi per gli esami visivi;»; 8) all' il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) È inserito l'articolo seguente: “Articolo 15 bis Gli Stati membri dispongono che chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo di cui all'allegato I o all'allegato II o di un organismo nocivo oggetto di una misura ai sensi dell', paragrafo 2 o paragrafo 3, o abbia motivo di sospettare una tale presenza, ne dà immediatamente comunicazione all'autorità competente, e, se richiesto da detta autorità competente, fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti tale presenza. Se la notifica non è presentata per iscritto l'autorità competente la registra ufficialmente.”.».
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