Art. 18

Definizione di aree delimitate

In vigore dal 26 ott 2016
Definizione di aree delimitate 1.   Qualora una delle situazioni di cui all', primo comma, lettere a) e b), sia ufficialmente confermata, l'autorità competente stabilisce immediatamente una o più aree in cui devono essere adottate le misure di eradicazione di cui all', paragrafo 1 («area delimitata»). L'area delimitata è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto. 2.   La zona infestata contiene, a seconda dei casi: a) tutte le piante delle quali è nota l'infestazione dall'organismo nocivo in questione; b) tutte le piante che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo; c) tutte le altre piante che possono essere o essere state contaminate o infestate da tale organismo nocivo, incluse le piante che possono essere infestate per via della loro sensibilità a esso e della loro immediata vicinanza a piante infestate, oppure della fonte di produzione comune con piante infestate, se nota, ovvero piante coltivate a partire da piante infestate; d) il terreno, il suolo, i corsi d'acqua o altri elementi che sono o possono essere infestati dall'organismo nocivo in questione. 3.   La zona cuscinetto è adiacente alla zona infestata e la circonda. La sua estensione è adeguata al rischio che l'organismo nocivo in questione si diffonda al di fuori della zona infestata per via naturale o tramite le attività umane nella zona infestata e nelle sue adiacenze ed è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'allegato II, sezione 2. Tuttavia, se il rischio di diffusione dell'organismo nocivo al di fuori della zona infestata è eliminato o ridotto a un livello accettabile da barriere naturali o artificiali, non è richiesto stabilire zone cuscinetto. 4.   In deroga al paragrafo 1, se previo esame iniziale l'autorità competente, considerati la natura dell'organismo nocivo, della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione e il luogo in cui è stato rilevato, conclude che tale organismo nocivo può essere eliminato immediatamente, essa può decidere di non stabilire un'area delimitata. In tal caso, l'autorità competente svolge un'indagine per stabilire se altre piante o altri prodotti vegetali sono stati infestati. In base ai risultati di tale indagine l'autorità competente decide se sia necessario stabilire un'area delimitata. 5.   Se, a norma dei paragrafi 2 e 3, un'area delimitata si deve estendere nel territorio di un altro Stato membro, lo Stato membro in cui è stata rilevata la presenza dell'organismo nocivo in questione contatta immediatamente lo Stato membro nel cui territorio deve essere estesa l'area delimitata per consentire a tale Stato membro di adottare tutti i provvedimenti necessari, come indicato nei paragrafi da 1 a 4. 6.   Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l'ubicazione delle aree delimitate costituite, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno civile precedente. Il presente paragrafo si applica fatti salvi eventuali obblighi di notifica delle aree delimitate previsti dagli atti di esecuzione di cui all'.
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Definizione di aree delimitate (Art. 18 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo