Art. 20
Relazioni sulle misure adottate a norma degli articoli 17, 18 e 19
In vigore dal 26 ott 2016
Relazioni sulle misure adottate a norma degli
1. Quando le misure adottate da uno Stato membro riguardano un'area adiacente al confine con un altro Stato membro, a tale altro Stato membro è trasmessa una relazione sulle misure adottate a norma degli .
2. Su richiesta della Commissione o di qualunque altro Stato membro, uno Stato membro trasmette una relazione su misure specifiche adottate a norma degli .
Storico versioni
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