Art. 20 · Relazioni sulle misure adottate a norma degli articoli 17, 18 e 19

Art. 20

Relazioni sulle misure adottate a norma degli articoli 17, 18 e 19

In vigore dal 26 ott 2016
Relazioni sulle misure adottate a norma degli 1.   Quando le misure adottate da uno Stato membro riguardano un'area adiacente al confine con un altro Stato membro, a tale altro Stato membro è trasmessa una relazione sulle misure adottate a norma degli . 2.   Su richiesta della Commissione o di qualunque altro Stato membro, uno Stato membro trasmette una relazione su misure specifiche adottate a norma degli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-20