Art. 16

Deroghe agli obblighi di notifica

In vigore dal 26 ott 2016
Deroghe agli obblighi di notifica Gli obblighi di notifica di cui agli non si applicano qualora: a) un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione sia stato rilevato nella zona infestata di un'area delimitata istituita per il contenimento dell'organismo nocivo in questione ai sensi dell', paragrafo 2; b) un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione sia rilevato nella zona infestata di un'area delimitata e oggetto di misure di eradicazione che richiedono otto anni o più, durante il periodo dei primi otto anni.
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Deroghe agli obblighi di notifica (Art. 16 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo