Art. 16
Deroghe agli obblighi di notifica
In vigore dal 26 ott 2016
Deroghe agli obblighi di notifica
Gli obblighi di notifica di cui agli non si applicano qualora:
a)
un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione sia stato rilevato nella zona infestata di un'area delimitata istituita per il contenimento dell'organismo nocivo in questione ai sensi dell', paragrafo 2;
b)
un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione sia rilevato nella zona infestata di un'area delimitata e oggetto di misure di eradicazione che richiedono otto anni o più, durante il periodo dei primi otto anni.
Storico versioni
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