Art. 15

Misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali

In vigore dal 26 ott 2016
Misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali 1.   Se una persona diversa da un operatore professionale viene a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o ha motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla immediatamente all'autorità competente. Se tale notifica non è fatta per iscritto, l'autorità competente la registra ufficialmente. Se l'autorità competente ne fa richiesta, la persona interessata fornisce le informazioni in suo possesso riguardanti la presenza dell'organismo nocivo. 2.   L'autorità competente può decidere che la notifica di cui al paragrafo 1 non è necessaria qualora sia nota la presenza di un determinato organismo nocivo in una zona. 3.   La persona che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 1 consulta l'autorità competente circa le azioni da intraprendere e, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente, adotta le misure necessarie per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo ed eliminarlo dalle piante, dai prodotti vegetali o dagli altri oggetti interessati e, se del caso, dai siti di sua proprietà.
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Misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali (Art. 15 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo