Art. 13

Informazioni sugli organismi nocivi prioritari che devono essere fornite al pubblico dalle autorità competenti

In vigore dal 26 ott 2016
Informazioni sugli organismi nocivi prioritari che devono essere fornite al pubblico dalle autorità competenti Quando è ufficialmente confermata una delle situazioni di cui all', primo comma, lettere a) e b), in relazione a un organismo nocivo prioritario, l'autorità competente informa il pubblico in merito alle misure che ha adottato e intende adottare e in merito alle misure che devono adottare le pertinenti categorie di operatori professionali o altre persone.
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Informazioni sugli organismi nocivi prioritari che devono essere fornite al pubblico dalle autorità competenti (Art. 13 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo