Art. 16 · Deroghe agli obblighi di notifica

Art. 16

Deroghe agli obblighi di notifica

In vigore dal 26 ott 2016
Deroghe agli obblighi di notifica Gli obblighi di notifica di cui agli non si applicano qualora: a) un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione sia stato rilevato nella zona infestata di un'area delimitata istituita per il contenimento dell'organismo nocivo in questione ai sensi dell', paragrafo 2; b) un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione sia rilevato nella zona infestata di un'area delimitata e oggetto di misure di eradicazione che richiedono otto anni o più, durante il periodo dei primi otto anni.
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