Art. 108
Sanzioni
In vigore dal 26 ott 2016
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 14 dicembre 2019 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica a esse apportata.
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