Art. 41

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari ed equivalenti

In vigore dal 26 ott 2016
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari ed equivalenti 1.   L'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti sono consentiti unicamente nel rispetto di prescrizioni particolari o di prescrizioni equivalenti. Tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti possono provenire da paesi terzi o dal territorio dell'Unione. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti e le corrispondenti prescrizioni particolari di cui al paragrafo 1. In tale elenco sono indicati, se del caso, il paese terzo, il gruppo di paesi terzi o le zone specifiche all'interno dei paesi terzi interessati. Il primo di tali atti di esecuzione comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, le prescrizioni particolari e, se del caso, i paesi terzi di origine elencati all'allegato IV, parte A, della direttiva 2000/29/CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici. 3.   Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio connesso a organismi nocivi possa essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 aggiungendovi la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e le misure da applicare nei suoi confronti. Tali misure e le prescrizioni di cui al paragrafo 2 costituiscono «prescrizioni particolari». Le misure di cui al primo comma possono assumere la forma di prescrizioni specifiche, adottate a norma dell', paragrafo 1, per l'introduzione nel territorio dell'Unione di determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, che sono equivalenti a prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti («prescrizioni equivalenti»). Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto elencati nel suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile, oppure presentino un tale rischio, ma non sia possibile ridurlo a un livello accettabile applicando le prescrizioni particolari, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione rimuovendo dall'elenco tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto o includendo la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto in questione nell'elenco di cui all', paragrafo 2. L'accettabilità del livello di tale rischio connesso a organismi nocivi è valutata e le misure intese a ridurlo a un livello accettabile sono adottate applicando i principi di cui all'allegato II, sezione 2, se del caso, in relazione a uno o più specifici paesi terzi o loro parti. Dette modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 4.   Qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali e ne danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'. Se del caso, tale notifica deve altresì essere fatta al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.
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