Art. 44

Fissazione di prescrizioni equivalenti

In vigore dal 26 ott 2016
Fissazione di prescrizioni equivalenti 1.   La Commissione fissa le prescrizioni equivalenti su richiesta di un paese terzo, mediante atti di esecuzione, se entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti interessati; b) il paese terzo in questione dimostra alla Commissione che le misure specificate di cui alla lettera a) consentono di ottenere il livello di protezione fitosanitaria ivi indicato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   La Commissione svolge, se del caso, indagini nel paese terzo in questione per verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b). Tali indagini si conformano alle prescrizioni applicabili alle indagini della Commissione di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.
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Fissazione di prescrizioni equivalenti (Art. 44 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo