Art. 81

Eccezione in caso di fornitura diretta agli utilizzatori finali

In vigore dal 26 ott 2016
Eccezione in caso di fornitura diretta agli utilizzatori finali 1.   Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti. Tale eccezione non si applica: a) agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza; o b) agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette ai sensi dell'. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può specificare che la lettera b) del secondo comma si applica unicamente a organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti rilevanti per determinate zone protette. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi in cui, per determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'eccezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente a piccoli quantitativi. Tali atti delegati definiscono detti quantitativi per un periodo di tempo appropriato in funzione della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione e dei rispettivi rischi connessi a organismi nocivi.
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