Art. 81 · Eccezione in caso di fornitura diretta agli utilizzatori finali

Art. 81

Eccezione in caso di fornitura diretta agli utilizzatori finali

In vigore dal 26 ott 2016
Eccezione in caso di fornitura diretta agli utilizzatori finali 1.   Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti. Tale eccezione non si applica: a) agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza; o b) agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette ai sensi dell'. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può specificare che la lettera b) del secondo comma si applica unicamente a organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti rilevanti per determinate zone protette. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi in cui, per determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'eccezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente a piccoli quantitativi. Tali atti delegati definiscono detti quantitativi per un periodo di tempo appropriato in funzione della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione e dei rispettivi rischi connessi a organismi nocivi.
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