Art. 79
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione
In vigore dal 26 ott 2016
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione
1. I passaporti delle piante sono richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.
Tale elenco include:
a)
tutte le piante da impianto, escluse le sementi;
b)
nel primo di tali atti di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell'allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, purché non rientrino nella lettera a) del presente comma;
c)
le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell', paragrafi 1, 2 o 3, o dell', paragrafi 1, 3 o 4, riguardanti il loro spostamento nel territorio dell'Unione;
d)
le sementi elencate nell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 2; e
e)
le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all', paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda il loro spostamento nel territorio dell'Unione, a eccezione delle piante da impianto, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti che richiedono un'altra etichetta specifica o un altro tipo di attestazione ai sensi di detto articolo.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
a)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, secondo comma, lettere c), d) o e); o
b)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, secondo comma, lettere c), d) o e).
3. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli .
6. Entro il 14 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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