Art. 77
Annullamento di un certificato fitosanitario
In vigore dal 26 ott 2016
Annullamento di un certificato fitosanitario
1. Se un certificato fitosanitario è stato rilasciato a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, e l'autorità competente interessata conclude che le condizioni di cui all' non sono soddisfatte, essa annulla il certificato fitosanitario e assicura che non accompagni più le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione. In tal caso, e per quanto riguarda tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l'autorità competente adotta una delle misure da assumere in caso entrino nell'Unione da paesi terzi partite non conformi di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali.
All'atto dell'annullamento, la rispettiva autorità competente appone sulla facciata anteriore del certificato, in posizione ben visibile, un timbro triangolare in rosso recante la dicitura «certificato annullato», insieme alla sua denominazione e alla data dell'annullamento. La dicitura figura in maiuscolo e in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.
2. Quando un certificato fitosanitario è annullato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri inviano una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'.
Lo Stato membro interessato invia la notifica anche al paese terzo che ha rilasciato il certificato fitosanitario in questione.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire modalità tecniche relative all'annullamento dei certificati fitosanitari in formato elettronico di cui all', paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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