Art. 71

Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione 1.   Il certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione è un documento rilasciato da un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui all', contiene gli elementi di cui all'allegato V, parte A o, se del caso, all'allegato V, parte B, e certifica che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1; b) rispettano le disposizioni dell', paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto; c) rispettano le prescrizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, o, se del caso, all', paragrafi 2 e 3; d) se del caso, sono conformi alle norme adottate ai sensi delle disposizioni adottate a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera d), e paragrafo 2, e all', paragrafo 1. 2.   Il certificato fitosanitario specifica, sotto il titolo «Dichiarazione supplementare», quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafi 1 e 3, dell', paragrafo 2, dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverseper tali prescrizioni. Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione. 3.   Se del caso, nel certificato fitosanitario si dichiara che le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono conformi alle misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti, a norma dell', alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafo 3. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato V, parti A e B, al fine di adeguarlo all'evoluzione delle pertinenti norme internazionali.
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