Art. 71 · Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

Art. 71

Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione 1.   Il certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione è un documento rilasciato da un paese terzo che soddisfa le condizioni di cui all', contiene gli elementi di cui all'allegato V, parte A o, se del caso, all'allegato V, parte B, e certifica che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1; b) rispettano le disposizioni dell', paragrafo 1, riguardanti la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto; c) rispettano le prescrizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, o, se del caso, all', paragrafi 2 e 3; d) se del caso, sono conformi alle norme adottate ai sensi delle disposizioni adottate a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera d), e paragrafo 2, e all', paragrafo 1. 2.   Il certificato fitosanitario specifica, sotto il titolo «Dichiarazione supplementare», quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafi 1 e 3, dell', paragrafo 2, dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverseper tali prescrizioni. Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione. 3.   Se del caso, nel certificato fitosanitario si dichiara che le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono conformi alle misure fitosanitarie riconosciute come equivalenti, a norma dell', alle prescrizioni dell'atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafo 3. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato V, parti A e B, al fine di adeguarlo all'evoluzione delle pertinenti norme internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-71