Art. 70

Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dell'operatore professionale

In vigore dal 26 ott 2016
Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dell'operatore professionale 1.   Gli operatori professionali ai quali sono forniti, o che forniscono, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti di cui all', paragrafi 1 e 2, istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i loro siti. Il primo comma non si applica agli operatori professionali di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettere c) e d). 2.   Le informazioni ottenute attraverso i sistemi o le procedure di cui al paragrafo 1 relative allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nei e tra i siti degli operatori professionali di cui al suddetto paragrafo sono messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
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Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dell'operatore professionale (Art. 70 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo