Art. 68

Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali

In vigore dal 26 ott 2016
Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali 1.   Su richiesta motivata, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione, per il loro uso, le informazioni ivi contenute. 2.   Su richiesta giustificata, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali stabiliti nell'Unione, per il loro uso, le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), e all', lettera b). 3.   Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza, accesso alle informazioni e protezione dei dati privati.
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Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali (Art. 68 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo