Art. 68
Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali
In vigore dal 26 ott 2016
Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali
1. Su richiesta motivata, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione, per il loro uso, le informazioni ivi contenute.
2. Su richiesta giustificata, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali stabiliti nell'Unione, per il loro uso, le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), e all', lettera b).
3. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza, accesso alle informazioni e protezione dei dati privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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