Art. 68 · Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali

Art. 68

Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali

In vigore dal 26 ott 2016
Disponibilità delle informazioni dei registri ufficiali 1.   Su richiesta motivata, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli altri Stati membri o della Commissione, per il loro uso, le informazioni ivi contenute. 2.   Su richiesta giustificata, lo Stato membro che tiene il registro mette a disposizione degli operatori professionali stabiliti nell'Unione, per il loro uso, le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e b), e all', lettera b). 3.   Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali e dell'Unione in materia di riservatezza, accesso alle informazioni e protezione dei dati privati.
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