Art. 66
Procedura di registrazione
In vigore dal 26 ott 2016
Procedura di registrazione
1. Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito d'applicazione dell', paragrafo 1, presentano all'autorità competente una domanda di registrazione.
2. Tale domanda di registrazione deve contenere gli elementi seguenti:
a)
nome, indirizzo nello Stato membro di registrazione e coordinate di contatto dell'operatore professionale;
b)
una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere almeno una delle attività di cui all', paragrafo 1, riguardanti piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
c)
una dichiarazione dell'intenzione dell'operatore professionale di svolgere, se del caso, almeno una delle attività seguenti:
i)
rilasciare passaporti delle piante per piante, prodotti vegetali e altri oggetti, a norma dell', paragrafo 1;
ii)
applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all', paragrafo 1;
iii)
rilasciare qualsiasi altro attestato di cui all', paragrafo 1;
d)
indirizzo dei siti e, se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati dall'operatore professionale nello Stato membro in questione per svolgere le attività di cui all', paragrafo 1, ai fini della registrazione; e
e)
tipi di merci di base, famiglie, generi o specie cui appartengono piante e i prodotti vegetali nonché, se del caso, la natura degli altri oggetti interessati dalle attività dell'operatore professionale di cui all', paragrafo 1.
3. Le autorità competenti registrano senza indugio un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2.
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un'autorità competente registra un operatore professionale senza la presentazione di una domanda di registrazione se tale operatore è registrato conformemente all', paragrafo 5, terzo comma, dell', paragrafo 6, o all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/29/CE, oppure alle norme fitosanitarie nazionali, e se tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono a disposizione dell'autorità competente. Se del caso, l'operatore professionale interessato presenta un aggiornamento di tali elementi entro il 14 marzo 2020.
5. Se del caso, gli operatori registrati presentano annualmente un aggiornamento relativo a eventuali modifiche dei dati di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), nonché delle dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere b) e c). Tale aggiornamento è presentato entro il 30 aprile di ogni anno per i dati dell'anno precedente.
Una domanda di aggiornamento dei dati di cui al paragrafo 2, lettera a), è presentata al più tardi entro 30 giorni dalla modifica di tali dati.
6. Qualora apprenda che l'operatore registrato non svolge più le attività di cui all', paragrafo 1, oppure che gli elementi compresi nella domanda presentata dall'operatore registrato a norma del paragrafo 2 del presente articolo non sono più rettificati, l'autorità competente chiede all'operatore in questione di rettificare i suddetti elementi immediatamente o entro un termine specificato.
Qualora l'operatore registrato non rettifichi i suddetti elementi entro il termine indicato dall'autorità competente, quest'ultima, se del caso, modifica o revoca la registrazione dell'operatore in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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