Art. 82

Eccezioni per gli spostamenti all'interno e tra i siti di un operatore registrato

In vigore dal 26 ott 2016
Eccezioni per gli spostamenti all'interno e tra i siti di un operatore registrato Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dello stesso operatore registrato situati a breve distanza tra loro. Gli Stati membri possono definire ulteriormente la nozione di breve distanza nei rispettivi territori e stabilire se per tali spostamenti debbano essere rilasciati documenti diversi dal passaporto delle piante. Laddove tali spostamenti abbiano luogo all'interno di due o più Stati membri, per l'eccezione all'obbligo del passaporto delle piante è necessaria l'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
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Eccezioni per gli spostamenti all'interno e tra i siti di un operatore registrato (Art. 82 Regolamento (UE) 2016/2031) — Testo vigente | Portale Normativo